Articolo: Sospensione versamenti imposte e contributi per imprese e lavoratori autonomi

Decreto Legge n. 18/2020
Primi chiarimenti operativi

L’art. 62 del D.L. n. 18/2020 ai commi 2 e 5, dispone la proroga dei versamenti in scadenza tra l’8 ed il 31marzo 2020 relativi a:

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente o assimilati e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • IVA;
  • contributi INPS;
  • premi INAIL.



A condizione che le imprese ed i lavoratori autonomi interessati:

  • abbiano domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia;
  • nel 2019 abbiano percepito ricavi o compensi inferiori a 2.000.000 di Euro.


L’ammontare complessivo dei versamenti non effettuati in virtù della suddetta proroga dovrà essere versato, senza maggiorazioni, in un’ unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure in forma rateale in un massimo di 5 rate mensili di cui la prima in scadenza nel mese di maggio 2020.
Attualmente la sospensione in esame non riguarda esplicitamente il versamento delle somme derivanti dalle comunicazioni di irregolarità ricevute precedentemente all’entrata in vigore del Decreto che siano in scadenza nel mese di marzo o che, oggetto di rateazione, presentino rate in
scadenza nel mese di marzo. A tale riguardo, si auspica un successivo provvedimento da parte del Governo che possa estendere l’ambito di efficacia della sospensione anche a tale tipologia di versamenti.


CREDITO D’ IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE

L’art. 65 del D.L. n. 18/2020 istituisce a favore delle imprese un credito d’imposta in misura pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, con riferimento ai contratti di locazione aventi ad oggetto immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a partire dal 25 marzo p.v., mediante il nuovo codice tributo 6914 (anno di riferimento 2020).

SOSPENSIONE VERSAMENTI AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE (EX-EQUITALIA)


L’art. 68 del D.L. n. 18/2020 dispone la proroga di tutti i versamenti dovuti agli agenti della riscossione in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, inerenti:

  • cartelle di pagamento;
  • avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito INPS ed INAIL;
  • rottamazione delle cartelle;
  • saldo e stralcio delle cartelle.

L’ammontare complessivo dei versamenti non effettuati in virtù della suddetta proroga dovrà essere versato, senza maggiorazioni, in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
Fino al 31 maggio 2020, inoltre, sono sospese tutte le attività di notifica di nuovi atti e le azioni di recupero poste in essere dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.


DISAPPLICAZIONE DELLA RITENUTA D’ACCONTO SU COMPENSI E
PROVVIGIONI


L’art. 62 c. 7 del D.L. n. 18/2020 prevede la facoltà per i professionisti e per gli agenti/rappresentanti di commercio di non subire la ritenuta d’acconto sugli onorari e sulle provvigioni percepiti nel periodo dal 17 al 31 marzo 2020, a condizione che gli stessi:

  • abbiano domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia;
  • nel 2019 abbiano percepito compensi/ricavi inferiori a 400.000 Euro;
  • nel mese di febbraio 2020 non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato.


A tal fine, gli interessati devono rilasciare un’apposita dichiarazione al proprio cliente, che può essere anche inserita nel corpo della fattura stessa, quale ad esempio: “Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 62 comma 7 del D.L. n. 18/2020”.
L’ammontare complessivo delle ritenute d’acconto non subìte dovrà essere versato, senza maggiorazioni, direttamente dal percettore in un’ unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure in forma rateale in un massimo di 5 rate mensili di cui la prima in scadenza nel mese di maggio 2020.

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